Il contratto sviluppo software è il contratto che disciplina il rapporto fra un soggetto, detto committente, che richiede la realizzazione di un custom made software e un professionista sviluppatore, freelance o software house, detto concedente, incaricato di realizzare il progetto.
È uno dei contratti più complicati da scrivere per due motivi:
- la natura giuridica del software: rientra nelle opere d’ingegno. Ne consegue la necessità di applicare la legge sul diritto d’autore.
- l’oggetto del contratto è complesso. Infatti il contratto non si esaurisce con la consegna del software ma prevede una serie di obbligazioni accessorie.
L’ordinamento italiano non è di grande aiuto perché non disciplina la fattispecie contrattuale specifica.
CONTENUTO DELL'ARTICOLO
- 1 Cos’è un software personalizzato?
- 2 Contratto sviluppo software: gli step
- 3 Contratto sviluppo software: le caratteristiche
- 4 Contratto sviluppo software: le parti
- 5 Contratto sviluppo software e diritto d’autore
- 6 Contratto sviluppo software modello: a cosa serve?
- 7 A chi mi rivolgo per redigere il contratto sviluppo software?
Cos’è un software personalizzato?
Cos’è un Software Personalizzato?
Un software personalizzato, noto anche come software su misura, è un programma informatico sviluppato specificamente per soddisfare le esigenze, i requisiti e le preferenze di un particolare cliente o organizzazione.
A differenza del software standard o commerciale, che è progettato per un pubblico ampio e generico, il software personalizzato è progettato per affrontare problemi specifici, integrarsi con sistemi esistenti o fornire funzionalità uniche richieste dal cliente. Questo tipo di software è spesso utilizzato da aziende o organizzazioni che hanno bisogni speciali che il software disponibile sul mercato non è in grado di soddisfare.
Contratto sviluppo software: gli step
Prima di arrivare alla stipula del contratto sviluppo software ci sono dei passaggi fondamentali che sono altrettanto importanti, e che andranno ad integrare il contratto stesso.
Prima fase: lo studio di fattibilità, in cui lo sviluppatore fa un’analisi delle richieste del committente e verifica se le funzionalità che sono state richieste sono realizzabili. In caso affermativo può fare un preventivo comprensivo di tempi di realizzazione e costi.
Seconda fase: progettazione, dove il professionista traduce le richieste del cliente in linguaggio di programmazione. In questa fase viene elaborata la scheda tecnica del software che sarà allegata al contratto.
Terza fase: contratto che andrà a regolamentare tutta la fase di attuazione del progetto fino alla consegna.
Quarta fase: il collaudo, cioè la fase di test prevista dal contratto stesso in cui è possibile correggere eventuali errori.
Ultima fase: normalmente il contratto non termina con la consegna ma c’è una fase ulteriore che copre il periodo di garanzia.
Contratto sviluppo software: le caratteristiche
Il contratto di sviluppo software è un contratto atipico cioè non trova una disciplina specifica nel Codice Civile.
Le caratteristiche di questo contratto sono:
- fra le parti del contratto non c’è un rapporto di subordinazione;
- l’obbligazione consiste nella realizzazione di un’opera dotata di originalità in cambio del pagamento di un prezzo;
Tipologia di contratto
Il contratto di licenza d’uso del software e il contratto di sviluppo software possono essere inquadrati in diverse tipologie contrattuali a seconda della natura del servizio fornito e delle parti coinvolte.
Contratto di sviluppo del software come contratto d’appalto
Nel contesto dello sviluppo software, quando un’azienda o un’agenzia riceve l’incarico di sviluppare un software personalizzato, l’accordo può essere classificato come un contratto d’appalto. Il contratto d’appalto è regolato dagli articoli 1655 e seguenti del Codice Civile italiano e prevede che una parte (l’appaltatore), si obblighi a compiere un’opera o un servizio per un’altra parte (il committente) dietro un corrispettivo in denaro. In questo caso:
- L’appaltatore è l’agenzia o l’azienda incaricata dello sviluppo del software.
- Il committente è il cliente che commissiona il software.
- L’accordo comprende la realizzazione di un’opera (software) e il trasferimento dei relativi diritti, qualora previsto.
In questa tipologia di contratto, l’appaltatore è responsabile per la realizzazione del progetto secondo le specifiche concordate e può essere tenuto a rispondere di eventuali difetti o inadempimenti.
Quando il contratto di sviluppo software è un contratto d’opera
Il contratto d’opera è un altro tipo di accordo che può essere applicato in contesti di sviluppo software, specialmente quando il lavoro è svolto da un professionista o un freelance piuttosto che da un’agenzia o azienda. Anche questo tipo di contratto è disciplinato dal Codice Civile (articoli 2222 e seguenti) e prevede che una parte (il lavoratore autonomo) si obblighi a compiere una determinata opera o servizio per l’altra parte (il committente) dietro un corrispettivo.
- Il lavoratore autonomo è lo sviluppatore individuale o il professionista incaricato.
- Il committente rimane il cliente che richiede lo sviluppo del software.
In entrambi i casi, che si tratti di contratto d’appalto o d’opera, è fondamentale che l’accordo sia dettagliato e chiaro, definendo con precisione l’oggetto del contratto, i termini di realizzazione, i costi, la gestione della proprietà intellettuale e le responsabilità delle parti. La scelta tra contratto d’appalto o d’opera dipenderà dalla natura dell’entità che svolge il lavoro (azienda/agenzia o professionista autonomo) e dalle specifiche esigenze del progetto.
Obbligazione di mezzo o obbligazione di risultato?
Se in molti contratti per il web si può scegliere e si tende ad impegnarsi per un’obbligazione di mezzo, nel contratto sviluppo software la situazione è più controversa:
- se l’oggetto del contratto è ben determinato, quindi il committente ha dato specifiche ben precise su come deve essere realizzato il software, allora si è più vicini ad un’obbligazione di risultato.
- Nel caso opposto, dove quindi il professionista ha maggior autonomia di azione, allora nulla vieta di considerare l’esecuzione del contratto sviluppo software come un’obbligazione di mezzo.
La giurisprudenza non è univoca a riguardo, ma quello che interessa sapere a noi è che questa qualifica incide sulle responsabilità nel caso di controversia: se l’obbligazione viene considerata di mezzo, lo sviluppatore può essere imputato solo per dolo o colpa grave.
Contratto sviluppo software: le parti
Nel contratto software possono essere coinvolti 2 o 3 soggetti:
- Il cliente che utilizzerà il software;
- La software house incaricata di sviluppare il progetto;
- Il professionista per la realizzazione software, che può essere un dipendente dell’agenzia o un professionista soggetto terzo.
Queste precisazioni sono rilevanti perché si ripercuotono sul diritto d’autore e su eventuali responsabilità per vizi nel software.
Contratto sviluppo software e diritto d’autore
Il software viene considerato dall’ordinamento italiano un’opera d’ingegno, quindi viene disciplinato dalla legge sul diritto d’autore.
Tuttavia non sempre il programma informatico realizzato viene utilizzato da chi lo produce, anzi come nella nostra ipotesi il software viene creato per essere ceduto ad un cliente.
La disciplina legislativa stabilisce i diritti esclusivi di sfruttamento economico riservati al titolare del diritto d’autore, e le facoltà dell’utilizzatore.L’autore dell’opera ha due diritti, uno patrimoniale ed uno morale. In base a questo principio lo sviluppatore del software attraverso il contratto può cedere solo il diritto allo sfruttamento economico dell’opera, non può cedere invece il diritto morale perché intrasmissibile. Di conseguenza lo sviluppatore può in qualsiasi momento rivendicare la paternità dell’opera, ma soprattutto può vietarne le modifiche.
Il professionista non è tenuto a dare l’esclusiva di utilizzo al committente. Se il cliente vuole l’esclusiva questo va considerato nel quantificare il prezzo da pagare per l’esecuzione del software.
La legislazione invece non si occupa di regolamentare il rapporto contrattuale fra professionista e cliente. La legge stabilisce soltanto che se il software viene realizzato da un lavoratore subordinato della software house, nell’ambito delle sue normali mansioni, il diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma è dell’agenzia, salvo diverso accordo. Da questo si deduce che una persona giuridica può essere titolare del diritto d’autore.
Essendo il contratto di agenzia un contratto atipico, in caso di controversia fra le parti il giudice farà riferimento all’accordo stipulato, ma in difetto di accordi specifici applicherà le norme sull’appalto o quelle sul contratto d’opera, insieme alla legge sul diritto d’autore.
Contratto sviluppo software modello: a cosa serve?
È fondamentale dotarsi di un modello contrattuale di sviluppo software da poter poi adattare alle esigenze del singolo cliente, proprio per le lacune dell’ordinamento italiano e della complessità dell’oggetto dell’obbligazione. Il modello deve tener conto sia della legge sul diritto d’autore sia della normativa del codice civile circa i requisiti per la validità del contratto.
Ma anche la tutela delle parti contrattuali non può essere messa in secondo piano.
Aspetti specifici del contratto sviluppo software
Il contratto software deve regolamentare alcuni aspetti specifici:
- obblighi del committente: essere molto dettagliato sulle richieste e sugli obiettivi del software;
- fasi della realizzazione del software: ogni step deve essere ben dettagliato;
- obblighi dello sviluppatore: entro quanto tempo si impegna a portare a termine ogni fase del procedimento;
- modifiche in corso d’opera: il cliente quante modifiche può chiedere e di quale entità;
- vizi e malfunzionamenti del software consegnato: entro quanto tempo possono essere denunciati e entro quanto tempo il professionista si impegna a risolverli;
- eventuali modifiche successive non comprese nel contratto: che costi avranno;
- cessione a terzi: sul contratto deve essere scritto se il committente vuole l’esclusiva di utilizzo;
- gestione della proprietà intellettuale e del diritto d’autore;
- durata della garanzia sul prodotto.
Questo è uno dei casi in cui bisogna fare molta attenzione nel definire gli obblighi a carico del committente nel descrivere le esigenze a cui dovrà rispondere il programma informatico, perché in caso di difformità fra progetto realizzato e progetto desiderato è possibile che le responsabilità siano ripartite fra committente e fornitore.
Nella realizzazione del software l’obbligo di collaborare è a carico di entrambe le parti contrattuali: il cliente deve dare istruzioni precise, lo sviluppatore deve verificare che ciò che realizza risponde effettivamente alle richieste. Questo deve emergere dal contratto.
Aspetti comuni ad altri contratti:
Le caratteristiche del contratto per essere a norma di legge e tutelare le parti deve:
- avere forma scritta;
- contenere i dati delle parti con ogni elemento necessario per l’identificazione;
- elencare nel modo più dettagliato possibile l’oggetto dell’obbligazione;
- definire quali sono gli obblighi del cliente in merito alla comunicazione dettagliata di tutto ciò che deve contenere il software, e a quali esigenze deve rispondere;
- elencare gli obblighi del professionista;
- specificare i costi di ogni prestazione e modalità di pagamento del prezzo;
- stabilire i mezzi di comunicazione ufficiali: richiedere sempre la forma scritta e come mezzo è meglio privilegiare l’e-mail;
- stabilire l’obbligo di riservatezza sulle informazioni ricevute;
- se il professionista o l’agenzia si avvale della collaborazione di soggetti esterni per parte o tutto il progetto, deve essere scritto sul contratto;
- contenere l’informativa per la privacy richiesta dal GDPR
- avere la doppia firma su ogni eventuale clausola vessatoria introdotta per tutelare le parti, cioè:
- diritto di recesso per inadempimento o ritardo nell’esecuzione dell’obbligazione di una delle parti;
- foro competente della provincia a noi più favorevole
- limitazione del valore per eventuali questioni legali, per cui il risarcimento non può superare il valore economico del software ceduto
- esoneri di responsabilità:
- per materiale consegnato dal cliente coperto da copyright
- bug del sistema non imputabili e non prevedibili
- penali per recesso anticipato o ritardi di consegna.
A chi mi rivolgo per redigere il contratto sviluppo software?
Difficilmente si può utilizzare un fac-simile o un modello di contratto trovato gratuitamente on-line. Come si fa a capire se risponde totalmente alle nostre esigenze? Bisognerebbe oltre che essere un professionista di sviluppo software, avere conoscenze legali tali da essere in grado di prevedere le obiezioni del giudice in un’eventuale controversia.
La cosa migliore è rivolgersi ad uno studio legale che sia verticalizzato sul digitale come Legal for Digital, per avere un contratto sviluppo software personalizzato.
Questo infatti significa che il tuo avvocato avrà conoscenze approfondite sia della legge sul diritto d’autore sia del settore digitale, con la relativa terminologia specialistica. In questo modo sia per il professionista che deve occuparsi della realizzazione del software, che per il cliente, sarà semplice spiegare le proprie esigenze e l’avvocato le tradurrà in clausole contrattuali ineccepibili.
Un modello di contratto su misura per noi rimane per sempre.